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Schede informative

L’Archivio Generale è competente a raccogliere e conservare i fascicoli, le sentenze e i provvedimenti definiti negli ultimi 30 anni.
Gli anni precedenti sono conservati presso l’Archivio di Stato (Via Santa Teresa, 12 - 37135 Verona Tel. 045 594580 - fax: 045 8041453 e-mail: as-vr@beniculturali.it)

Il servizio dell’archivio generale, aperto al pubblico presso lo sportello dell’Ufficio Sentenze Civili, relativamente ai fascicoli di cause civili definite, cura:

  • il rilascio di fascicoli di parte;
  • il rilascio di copie semplici di verbali, atti e provvedimenti contenuti nei fascicoli;
  • il rilascio di copie di sentenze, (semplici, autentiche o con formula esecutiva).

Per il rilascio di copie conformi all’originale o con formula esecutiva di atti o provvedimenti di fascicoli chiusi con provvedimento diverso dalla sentenza, le richieste vanno depositate presso le Cancellerie di competenza (es: copia conforme all’originale del verbale di separazione consensuale e relativo decreto di omologa va richiesta alla cancelleria della famiglia).

Per quanto riguarda le richieste d’archivio relative a:

  • ESECUZIONI MOBILIARI
  • ESECUZIONI IMMOBILIARI
  • CANCELLERIA FALLIMENTARE
  • SEZIONE LAVORO
  • VOLONTARIA GIURISDIZIONE

le stesse vengono presentate ed evase nelle rispettive cancellerie.
Sarà cura di queste ultime inoltrare richiesta via fax all’archivio, che provvederà alla ricerca dei fascicoli e alla loro consegna alle stesse cancellerie.

Modalità di richiesta atti d’archivio

Le richieste all’ARCHIVIO GENERALE, redatte utilizzando l’apposito modello, correttamente compitato in ogni parte, vanno inoltrate con le seguenti modalità:

A - Per gli avvocati SOLO a mezzo fax al n. 045 8084365;

B - Per i privati cittadini

  • a mezzo fax al numero 045 8084365 oppure
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo Tribunale di Verona – Ufficio Archivio Generale – Corte Giorgio Zanconati, 1 – 37122 Verona

in entrambi i casi allegando fotocopia del documento di riconoscimento (es: carta d’identità, patente di guida, passaporto) in corso di validità.

N.B.:

  • non verranno evase richieste con dati incompleti o prive di corretto numero di identificazione (di fascicolo, sentenza o provvedimento).
  • in materia famiglia, quando il richiedente non conosce il numero del procedimento (R.G. fascicolo o numero sentenza) è tenuto a produrre copia dell’atto di matrimonio;
  • in caso di errori sulla richiesta, o di mancato reperimento del fascicolo, l’ufficio contatterà telefonicamente il richiedente;
  • il materiale sarà a disposizione il giovedì della settimana successiva a quella di presentazione della richiesta, presso l’ufficio archivio generale dalle 9.30 alle 12.30.

Indicazione per gli avvocati sulle modalità di ritiro dei fascicoli di parte

I fascicoli di parte dei processi definiti con sentenza, ordinanza 702 ter cpc, e decreto fallimentare vanno ritirati presso l’UFFICIO SENTENZE CIVILI (INGRESSO 6 STANZA N.15) dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 entro DUE mesi dalla pubblicazione della sentenza.

N.B.: Il fascicolo di parte può essere ritirato SOLO dall’Avvocato costituito o da persona incaricata/delegata.
Se nel corso del procedimento è subentrato un nuovo avvocato, questi con mandato ( in originale) può SOLO fare copia degli atti e/o documenti del precedente difensore.
Per il ritiro del fascicolo deve produrre autorizzazione del precedente avvocato (anche via fax).
Le parti in causa, personalmente, possono SOLO fare copia degli atti e documenti

Modalità di richiesta copie da parte di terzi

Il terzo può ottenere il rilascio di copie, relative a procedimenti dove non è parte in causa, depositando presso l’ufficio archivio un’istanza motivata di autorizzazione rivolta al Presidente del Tribunale.

Modalità di ritiro copie

Lo sportello al pubblico per l’Archivio è presso l’ufficio sentenze civili  (INGRESSO 6 STANZA N.15) dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

I richiedenti saranno tenuti a fornire i diritti di copia sugli atti rilasciati secondo gli importi specificati nella  tabella allegata 

Le copie possono essere inviate al richiedente legittimato a mezzo posta solo nel caso in cui, alla richiesta, sia allegata una busta affrancata completa di indirizzo del destinatario, più i diritti di copia se dovuti.

N.B.: Le copie non verranno restituite a mezzo posta se il nominativo indicato sulla busta è diverso da quello di una delle parti in causa, o di uno dei difensori costituiti.

Si ribadisce che NON verranno prese in considerazione le istanze incomplete e prive di fotocopia di documento di riconoscimento (es: carta d’identità, patente di guida, passaporto) in corso di validità o di recapito telefonico.


 Novità normative contributo unificato - direttive agli uffici del 13/06/12 

Aggiornamento importi anticipazioni forfettarie ex art. 30 DPR 115/2002 dal 01-01-2014

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 606 lettera a) ha disposto l’aggiornamento dell'importo della marca di cui all’art. 30 DPR 115/2002 relativa alle "Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile" da euro 8 ad euro 27 a decorrere dal 1 gennaio 2014.


Come stabilito dalla normativa di seguito riportata, recepito nei provvedimenti della Presidente del Tribunale di Verona pubblicati sul sito istituzionale, e da ultimo come chiarito con circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia - del 24/02/2022 n. 0041271, dal 09/03/2020 al 31/12/2022 il pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie di cui all’art. 30 DPR 115/2002 deve essere effettuato con sistemi telematici di pagamento tra i quali NON sono contemplati le marche e i modelli F23.

La parte o l’avvocato che avessero effettuato il pagamento con dette modalità dovranno rinnovare il pagamento con strumenti telematici (pagamento on-line tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia, pagamento on-line presso un Punto di Accesso (PDA), pagamento tramite canali fisici o on-line messi a disposizione delle banche con rilascio del numero univoco di versamento e del QR code) e potranno chiedere il rimborso di quando pagato in modalità non telematica (marche ed F23).

L’istanza di rimborso può essere presentata anche in caso di pagamenti telematici del contributo unificato effettuati indebitamente o in misura eccedente il dovuto.

SOLO in caso di pagamenti TELEMATICI, in alternativa al rimborso si può riutilizzare la ricevuta telematica di pagamento NON annullata  per l'iscrizione di un nuovo procedimento anche presso un ufficio giudiziario diverso e per importo diverso,  provando in quest'ultimo caso il pagamento dell'integrazione con una seconda ricevuta telematica ove l'importo dovuto sia maggiore di quello della ricevuta che si intende riutilizzare, come chiarito dalla circolare mdg.DAG.11-02-2021.0029718.U.

NORME E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO

  • Artt. 221, comma 3 D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni in legge 17/07/2020 n. 77 (norma sovrapponibile a quelle di cui all’art.83 comma 11 Legge n .18 del 17/03/2020, e all’art. 2 comma 6 D.L. 08/03/2020 n. 11, successivamente abrogato dall’art. 1 comma 2 L 24/04/2020 n. 27);
  • Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 33/2007;
  • Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Affari di Giustizia n. 0041271 del 24/02/2022;
  • Provvedimenti Presidente Tribunale Prot. int. 350/2020 del 09/03/2020 e prot. 2406 del 06/05/2020.
  •  
  • Circolare mdg.DAG.11-02-2021.0029718.U 

RESPONSABILE ISTRUTTORIA PROCEDURA RIMBORSO

Dott. Michele Fabbri - Direttore
Telefono 045 8084164 - email michele.fabbri@giustizia.it
ubicazione ufficio: Ingresso 3, Piano 1°, settore 5.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Il rimborso può essere chiesto dalla parte o dall’avvocato

nel caso di pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie ai sensi dell’art. 30 DPR 115/2002 con sistemi NON telematici di pagamento (marche o modello F23), dopo aver provveduto al pagamento telematico;

nel caso di pagamento telematico di contributo unificato non dovuto o eccedente l’importo dovuto.


Il riutilizzo della ricevuta NON annullata, ammesso SOLO per i pagamenti TELEMATICI, può essere effettuato dall'avvocato in caso di contributo unificato non dovuto o eccedente l'importo dovuto.

COME SI RICHIEDE

L’istanza di rimborso va redatta utilizzando il fac simile presente nella sezione modulistica.

Nel caso si chieda il rimborso di un pagamento effettuato con F23, l’istanza dovrà essere sottoscritta da colui che risulta pagatore nell’F23, in quanto l’Agenzia delle Entrate non rimborsa il contributo unificato se vi è diversità tra il nominativo di chi risulta pagatore dell’F23 (es. il cliente) e colui che ne chiede il rimborso (es. avvocato).

Nell’istanza, il proponente indica il conto corrente su cui vuole sia accreditato il rimborso, o il conto corrente dell’avvocato che lo rappresenta specificando che è stato l’anticipatore delle somme.

Il riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento NON annullata va accompagnato da una dichiarazione come da fac simile presente nella sezione modulistica. 
Nel caso in cui la ricevuta telematica che si intende riutilizzare presenti un importo inferiore a quello dovuto, l'avvocato dovrà depositare, contestualmente alla dichiarazione di riutilizzo e alla ricevuta da riutilizzare, una seconda ricevuta telematica per la differenza di importo dovuta.

COSA SI DEVE ALLEGARE

§ All'istanza di rimborso

1.

  • se il richiedente è una persona fisica, copia di un documento di riconoscimento;
  • se il richiedente è un’azienda documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta o persona giuridica che sottoscrive l’istanza e copia della visura della camera di commercio della ditta.

Nel caso rimborso di pagamenti effettuati con modalità non telematiche

2.

  • se il pagamento è stato effettuato con F23: n. 2 originali dell’F23, uno riportante la dicitura “copia per l’eventuale presentazione all’Ufficio” e l’altro la dicitura” copia per il soggetto che effettua il versamento”;
  • se il pagamento è stato effettuato con marche che non si vogliono ritirare: vanno allegati gli originali cartacei delle marche annullate riportando su esse la data dell’istanza, dopo aver richiesto l’annullamento telematico (c.d. bruciatura) delle stesse alla cancelleria;

3. copia della ricevuta telematica del nuovo pagamento del contributo unificato in quanto la procedura di rimborso inizierà solo constatato il nuovo versamento con modalità telematica.

Nel caso di rimborso di pagamenti telematici effettuati indebitamente o in misura eccedente il dovuto

2. copia della ricevuta telematica relativa al pagamento indebito o eccedente il dovuto.


§ Alla dichiarazione di riutilizzo 

  1. ricevuta telematica di pagamento che si intende riutilizzare NON annullata;
  2. una seconda ricevuta telematica di importo pari alla differenza, nel caso in cui la ricevuta telematica che si intende riutilizzare presenti un importo inferiore a quello dovuto. 

MODULISTICA

FAC SIMILE ISTANZA DI RIMBORSO - rtf - doc - pdf

Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 33/2007;

Circolare Ministero della Giustizia – Direzione Affari di Giustizia n. 0041271 del 24/02/2022;

Dichiarazione di riutilizzo ricevuta telematica

Circolare mdg.DAG.11-02-2021.0029718.U

COME FAR PERVENIRE L’ISTANZA

§ Istanza di rimborso
Se il pagamento è avvenuto con marche oppure con F23 pagato in posta od in banca, l’istanza di rimborso potrà alternativamente:

  • essere spedita per posta all’indirizzo Tribunale di Verona – Ufficio rimborsi contributi unificati- Dott. Michele Fabbri - Corte Zanconati n.1 37122 Verona

oppure

  • depositata a mani del dott. Michele Fabbri, previo appuntamento.

Se il pagamento dell’F23 è stato fatto tramite home banking o nel caso di pagamento tramite strumenti telematici l’istanza di rimborso e la documentazione allegata potrà essere inviata via email all’indirizzo di posta elettronica del dott. Fabbri (michele.fabbri@giustizia.it);

§ Dichiarazione di riutilizzo 
Va depositata telematicamente nel fascicolo nel quale si intende riutilizzare la ricevuta telematica non annullata.

COME AVVIENE LA PROCEDURA DI RIMBORSO

Quando il responsabile della procedura avrà emesso il provvedimento di liquidazione finalizzato al rimborso lo invierà, unitamente all’istanza e alla copia della documentazione allegata, all’Agenzia delle Entrate di Verona 2 che effettuerà l’accredito materiale del rimborso.
Il richiedente verrà notiziato della trasmissione del provvedimento di rimborso all’Ufficio Finanziario con comunicazione all’indirizzo email dichiarato nell’istanza.

Ulteriori informazioni sulla procedura di rimborso si trovano al seguente link

Stampa la scheda in pdf


Indicazioni per il deposito delle istanze per la dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.LGS. N. 5/06

  • Allegare sempre la visura camerale aggiornata del debitore.
  • Allegare ricevuta del pagamento telematico del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 DPR 115/2002 (euro 98  + 27)
  • Indicare sempre nella nota di iscrizione a ruolo l'importo del credito vantato.


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